Interpretazione giuridica

(c) Brian TurnerLa complessità dell’interpretazione in ambito giudiziario richiede interpreti con un alto livello di formazione e professionalità per ottenere un corretto trasferimento del messaggio e una comunicazione ottimale. Per questo motivo, è importante che le professioniste interpreti conoscano le basi teoriche del sistema giuridico italiano e conoscano anche gli aspetti relativi all’interpretazione stessa, che verranno riportati di seguito.

Il sistema giuridico italiano

Per definire la giurisdizione bisogna partire da lontano; secondo la tripartizione illuministica i poteri dello Stato sono tre:

1. potere legislativo, ha il compito di formare atti normativi generali e astratti che hanno il valore di legge, di regola spetta al parlamento.

2. potere esecutivo, ha il compito di dare attuazione alle norme di legge e di amministrare lo Stato, questo potere è di regola attribuito al Governo.

3. potere giurisdizionale, ha il compito di applicare e interpretare le norme; tale potere è, di regola, attribuito alla magistratura ex art. 102 Cost.

(Diritto Privato in Rete, 2019)

In Italia abbiamo tre tipi di giurisdizione:

1. Giurisdizione costituzionale

2. Giurisdizione ordinaria:

  • La giurisdizione civile ha ad oggetto la risoluzione di una controversia relativa alla tutela dei diritti o comunque all’applicazione di una legge (ad esempio, il giudice civile può occuparsi di proprietà, diritto di famiglia, obbligazioni e contratti, diritti della persona).
  • La giurisdizione penale ha ad oggetto la decisione sulla violazione delle norme penali e, dunque, sulla fondatezza dell’azione penale promossa dal pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto, che tali norme si assume (fatta salva, ovviamente, la presunzione di non colpevolezza) abbia violato.

3. Le giurisdizioni speciali:

  • La giurisdizione amministrativa
  • La giurisdizione contabile
  • La giurisdizione militare

L’articolazione degli uffici giudiziari.

In primo grado la giurisdizione, civile e penale, è esercitata dai seguenti organi:

  • Giudice di pace, organo monocratico onorario (come si vedrà)
  • Tribunale ordinario, che giudica in composizione monocratica o collegiale, a seconda del tipo di controversia
  • Tribunale per i minorenni, che giudica in composizione collegiale integrata da esperti (come si vedrà)
  • Tribunale di sorveglianza, che giudica in composizione monocratica o collegiale (integrata da esperti, come si vedrà).

In primo grado, le funzioni requirenti sono esercitate da:

  • Procura della repubblica presso il tribunale ordinario (anche per i reati di competenza del giudice di pace)
  • Procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni
  • Procura generale presso la corte d’appello, per i procedimenti innanzi al Tribunale di sorveglianza.

In secondo grado, la giurisdizione è esercitata dai seguenti uffici:

  • Corte d’appello, per le impugnazioni avverso le decisioni del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni;
  • Tribunale ordinario, per le impugnazioni avverso le decisioni del giudice di pace (nonché per le impugnazioni avverso i provvedimenti sulla libertà personale);
  • Tribunale di sorveglianza, per le impugnazioni avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza.

In secondo grado, le funzioni requirenti sono esercitate dalla procura generale presso la corte d’appello.

La giurisdizione di legittimità è esercitata dalla Corte suprema di Cassazione; nel giudizio davanti alla Corte, le funzioni requirenti sono esercitate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Giudici professionali e giudici onorari.

Una ulteriore macro-distinzione nell’ambito della giurisdizione ordinaria è quella fra giudici “togati” (che esercitano le funzioni giudiziarie professionalmente, e sono dunque assunti a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico) e giudici “onorari”.

Le funzioni svolte dai magistrati onorari sono quelle di:

  • Giudice di pace, cui è attribuita la competenza nel settore civile e nel settore penale, rispettivamente su cause di ridotto valore ovvero per reati di ridotta gravità;
  • Giudice onorario di tribunale (i c.d. g.o.t.), che svolge funzioni giudicanti in primo grado nei tribunali ordinari;
  • Viceprocuratore onorario (i c.d. v.p.o.), che svolge funzioni requirenti in primo grado presso le Procure della repubblica;
  • Esperto del tribunale per i minorenni, che compone i collegi di tale organo;
  • Esperto della sezione di corte d’appello per i minorenni, che compone i collegi della Corte d’appello nei procedimenti minorili;
  • Giudice ausiliario di Corte di appello, che svolge funzioni giudicanti presso le corti di appello;
  • Esperto del tribunale di sorveglianza, che compone i collegi di tale organo;
  • Esperto componente delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali ordinari in primo grado;
  • Esperto componente i Tribunali regionali delle acque pubbliche e esperto componente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Come previsto dalla Costituzione, la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia trova il suo momento più alto nella composizione delle Corti d’assise e delle Corti d’assise d’appello, i cui collegi sono integrati – per singoli processi – dai giudici popolari.

(Consiglio Superiore della Magistratura, 2015)

Attori di un processo

  • le parti necessarie
    • il giudice
    • il Pubblico Ministero (che rappresenta l’accusa)
    • l’imputato, ovvero l’accusato, che si costituisce mediante il difensore
  • le parti eventuali
    • la parte civile, la persona offesa, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e il responsabile civile.

Il processo penale

Il processo penale è caratterizzato da una serie successiva di fasi che principiano dall’iscrizione della notizia di reato, per poi concludersi con la pubblicazione della sentenza.

  1. La notizia di reato: a seguito di denuncia o querela la notizia di reato viene iscritta nell’apposito registro del pubblico ministero
  2. Le indagini preliminari: in questa fase, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini ritenute necessarie per poter verificare l’attendibilità della notizia di reato, cercando le prove e stabilendo se vi siano o meno i presupposti utili per poter esercitare un’azione penale.
  3. L’archiviazione: se il pubblico ministero ritiene non fondata la notizia di reato, può fare al giudice una richiesta di archiviazione. Il giudice potrà accogliere la richiesta e archiviare, oppure non accogliere la richiesta e fissare un’udienza.
  4. Il rinvio a giudizio: potrà accogliere la richiesta e archiviare, oppure non accogliere la richiesta e fissare un’udienza.
  5. L’udienza preliminare: si svolge in camera di consiglio, dinanzi alla sola presenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, e costituisce un ulteriore “bivio” del procedimento penale. È infatti qui che l’imputato può scegliere di subire un giudizio con rito alternativo (cioè, un rito abbreviato, o ricorrere al patteggiamento), oppure domandare di essere sottoposto a lavori di pubblica utilità. Se l’imputato non sceglie riti alternativi, ogni parte esporre le proprie ragioni e il giudice, al termine della discussione, pronuncerà una sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che l’accusa sia infondata, oppure un decreto di giudizio, se ritiene che l’ipotesi di accusa sia fondata. Tuttavia, non sempre l’udienza preliminare è prevista all’interno del procedimento penale. Nei casi meno gravi, il procedimento è più corto, poiché vi è una citazione diretta a giudizio.
  6. Il dibattimento: il giudice ascolta i testimoni, esamina l’imputato, valuta i documenti prodotti. All’esito del dibattimento si procede alla discussione del pubblico ministero, del difensore della parte civile e, infine, dell’imputato.
  7. La sentenza: il giudice potrà condannare o assolvere l’imputato, al quale rimane pur sempre l’opportunità di impugnare la decisione in appello e in Cassazione: dopo tali passaggi, diverrà irrevocabile.

(Consulenza Legale Italia, 2019)

Il processo civile

Per processo civile si intende lo strumento giuridico, regolato dalle norme di diritto processuale contenute per la maggior parte nel codice di procedura civile, utile a dirimere controversie che hanno ad oggetto questioni attinenti al diritto privato (Tribunale di Reggio Calabria, 2018).

Nel processo civile i protagonisti sono tre: l’attore, (colui che avvia il processo e deve esporre le sue ragioni) il convenuto (il soggetto che ha arrecato un torto ai danni dell’attore) e il giudice (colui che dopo aver sentito le ragioni dell’attore e le obiezioni del convenuto emette la sentenza) (Il Portale del CTU, 2010).

https://www.ilportaledelctu.it/processo-civile.html

Fasi del processo:

  1. L’atto di citazione: da parte dell’attore nei confronti del convenuto.
  2. La mediazione: è obbligatoria, ad esempio, nelle liti contro le assicurazioni per gli incidenti stradali, contro le banche, per la responsabilità medica, per il recupero dei crediti fino a 20mila euro, per le questioni condominiali, ecc.
  3. La notifica della citazione: l’attore si reca in tribunale e chiede all’ufficiale giudiziario di notificare l’atto di citazione La controparte (il cosiddetto «convenuto»), ricevuto l’atto di citazione, deve depositare la sua risposta entro 20 gg. prima dell’udienza.
  4. La prima udienza: alla prima udienza il giudice verifica che tutti gli adempimenti formali siano stati eseguiti (notifiche, depositi, ecc.) e chiede ulteriori chiarimenti alle parti (se non ha compreso bene le loro deduzioni). Poi dà alle parti la possibilità di presentare le prove o di chiedere l’audizione di testimoni.
  5. La fase delle prove (fase istruttoria): vengono chiamati i testimoni, interrogate le parti, esaminati i documenti e tutte le altre prove prodotte in giudizio.
  6. La fase della decisione

(La Legge per Tutti, 2017)

L’interpretazione in ambito giudiziario in Italia

Legislazione

Nonostante ci siano molte leggi che fanno riferimento alla necessità di una professionista interprete nei processi giudiziari, poche parlano della qualità dell’interpretazione.

Nella legislazione internazionale troviamo:

Tipi di assunzione

Le vie principali per le quali si può essere assunti sono:

  • via tradizionale: a questa categoria appartengono gli interpreti permanenti (selezionati tramite un concorso) e gli interpreti freelance (ai quali si ricorre quando il carico di lavoro è molto pesante).
  • Assunzione tramite aziende private: le aziende si occuperanno del pagamento dell’interprete in ultima istanza. Il fatto che l’azienda agisca da intermediaria riduce considerevolmente le tariffe degli interpreti, come indicato nel Libro bianco sulla traduzione e l’interpretazione, pubblicato dal MAEC. Per questo motivo, e anche per la scarsa qualità di molte interpretazioni, questo tipo di assunzione ha ricevuto numerose critiche.

Fasi in cui l’interprete interviene nel processo giudiziario

Nonostante il fatto che, secondo la legislazione, l’interprete si debba limitare ad intervenire in determinate fasi, nella prassi il suo ruolo arriva a ricoprire l’intero processo, essendo presente negli impianti dove si sviluppa il processo, come gli uffici Anagrafe, o nei colloqui tra avvocato e cliente.

Una professionista interprete può svolgere diversi compiti in quest’ambito.

  • Traduttrice: realizza traduzioni attive e passive di documenti di ogni tipo, da atti e sentenze a perizie (Ortega Herráez et al., 2004: 101). Ricordiamo anche la traduzione di intercettazioni telefoniche, sia attraverso trascrizioni sia mediante interpretazione diretta.
  • Perito linguistico: in questo caso, l’ideale sarebbe che la persona che ricopre il ruolo di perito fosse diversa dalla persona che ha eseguito il lavoro di traduzione o interpretazione.
  • Mediatrice interculturale: in teoria, esiste una chiara distinzione tra la figura della professionista interprete e quella della mediatrice interculturale. È vero che, considerando il lavoro di mediazione intrinseco all’interpretazione, questa differenza sfuma, e non è strano che, in altre aree, questa professionista intervenga per chiarire possibili equivoci nati dalla distanza tra le culture. Le caratteristiche proprie dell’ambito giudiziario, tuttavia, limitano questo ruolo della professionista interprete, a causa di questioni come le strategie linguistiche a cui i diversi attori ricorrono, nell’intento di confondere intenzionalmente il proprio interlocutore.

Difficoltà dell’interpretazione giuridica

Il lavoro della professionista interprete implica una serie di circostanze che possono causare elevati livelli di stress. Questo stress, che nella sua giusta dose è anche utile per attivare la capacità di risposta, può influire negativamente sulla qualità dell’interpretazione se raggiunge livelli molto alti.

Nel caso della professionista interprete in ambito giudiziario, a queste circostanze se ne aggiungono altre più specifiche:

  • La conoscenza della terminologia specializzata e il suo adattamento al destinatario del messaggio.
  • L’uso di un registro molto elevato, anche con la conseguente necessità di adattarlo al destinatario.
  • Domande volutamente poco chiare poste dagli avvocati. Queste rendono la fedeltà e la precisione della professionista interprete più importanti, poiché deve mantenere quell’ambiguità presente nel messaggio originale.
  • La necessità di non schierarsi con nessuna delle parti, agendo sempre in modo imparziale.

Tecniche e modalità

Le tecniche e le modalità utilizzate nell’interpretazione giuridica variano a seconda delle circostanze. Tra le tecniche più utilizzate troviamo:

  • Consecutiva breve: la professionista interprete attende che l’oratore termini il suo messaggio, di solito prendendo appunti, e successivamente lo riproduce nella lingua di arrivo. Il discorso viene così diviso in frammenti brevi.
  • Interpretazione bilaterale: molto comune nell’interpretazione giuridica per via del carattere dialogico della comunicazione.
  • Traduzione a vista: utilizzata quando è necessario tradurre un documento relativo al processo, come una denuncia o una sentenza.
  • Chuchotage: di solito non viene utilizzato perché praticabile solo quando ci sono uno o pochi destinatari, e anche perché alcuni giudici sono contrari al suo utilizzo.
  • Simultanea con dispositivi elettronici: in Italia, le aule di tribunale non sono generalmente attrezzate per la simultanea, la quale appare soprattutto nella forma di chuchotage e solo dall’italiano verso la lingua straniera. Tale tecnica è di difficile realizzazione a causa delle condizioni acustiche spesso pessime delle aule e dei locali in cui si lavora.

Per quanto riguarda le modalità, possono essere divise in due gruppi:

  • Presenziale: è la più comune, dal momento che l’interprete deve essere presente insieme alle parti.
  • Tramite videoconferenza: anche se non è molto diffusa, il suo uso è sempre più frequente ed esiste un progetto chiamato AVIDICUS, sostenuto dall’UE, che sta facendo ricerche a riguardo.

Il codice deontologico

La professione di traduttore e interprete pur riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, è rimasta tra le professioni giuridiche non regolamentate. L’AITI a livello nazionale come la FIT a livello mondiale hanno sempre cercato di salvaguardare la dignità delle professioni che rappresentano. L’AITI si è dotata di un codice deontologico per tutelare gli interessi dei professionisti e degli utenti, fornendo un’indicazione generale sui comportamenti idonei ad una pratica eticamente corretta e dando un’immagine prototipa del traduttore e dell’interprete professionista.

L’esercizio di una professione riveste i caratteri della professionalità quando poggia sui seguenti parametri: Formazione, Organizzazione, Deontologia. Altri parametri da tenere in considerazione: 1) la specificità, ovvero l’individuazione dei profili professionali dei traduttori e degli interpreti; 2) l’attinenza dell’interesse pubblico; 3) la rispondenza alla qualità sia a livello nazionale che a livello internazionale, per adeguarsi ai parametri europei e mondiali.

I valori cui deve riferimento la condotta dell’interprete sono: 1) decoro; 2) correttezza; 3) lealtà; 4) diligenza. D’altra parte, l’Associazione professionale di traduttori e interpreti giurati ha il progetto di sviluppare un codice deontologico (Falvo, 2010).

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